Scadenza di validità dei codici 9907 (Codice Fiscale) e 9906 (Partita IVA)
A partire dal 15 novembre sarà obbligatorio l’utilizzo esclusivo dei codici 0210 (Codice Fiscale) e 0211 (Partita IVA) che sostituiscono i precedenti codici temporanei italiani 9907 (CF) e 9906 (Partita IVA) per gli indirizzi elettronici registrati (endpoint) e per l’identificazione delle parti di business (codelist EAS).
I Service Provider, pertanto, dovranno registrare i partecipant ID attivi ancora attestati con gli schemi 9906 e 9907 con i nuovi schemi 0211 e 0210, comunicando ai propri clienti l’avvenuto aggiornamento al fine di informare tempestivamente punti ordinanti dell’avvenuto cambiamento di registrazione per l’adeguamento dei loro sistemi informatici.
Al fine di evitare il blocco della trasmissione degli ordini NSO dovuto ad eventuali anagrafiche dei punti ordinanti non ancora aggiornate, la coesistenza di entrambi i codici sarà tollerata solo fino al 31/01/2022, data oltre la quale dovrà essere effettuata la deregistrazione dei vecchi participant ID Peppol (9906 e 9907) sull’SMP/SML.